Fake news: cosa rischia chi crea o condivide una notizia falsa?

Attualità

Ai giorni d’oggi per essere informati su tutto e su tutti (cronaca, politica, cultura, eventi ed anche gossip) basta essere iscritti ad un social network. Basta, ad esempio, “aprire” la propria pagina facebook per essere sommersi da innumerevoli “post”, contenenti tutte (ma proprio tutte) le notizie del giorno (e non solo). Di conseguenza, se vedere un Tg talvolta potrebbe anche risultare “superfluo”, figuriamoci quanto possa essere “inutile” per alcuni comprare un giornale!



Come tutte le cose, anche questo fenomeno presenta lati positivi e lati negativi. Non c’è dubbio, infatti, che la “condivisione di news” crei un virtuosismo informativo ed una rapida diffusione delle notizie più rilevanti. Notizie che, però, possono essere condivise da tutti: anche da chi senza neanche averle lette a dovere poco o nulla sappia di un determinato argomento e non si accorge, quindi, che si tratta di una notizia falsa, di una fake news, insomma, di una vera e propria bufala.
Detto ciò e ferma restando la sacrosanta libertà di espressione di ciascuno, è bene sapere che le notizie false potrebbero “prestare il fianco” alla commissione di reati potenzialmente numerosissimi. Di conseguenza, chi crea, pubblica o condivide una notizia falsa dovrebbe porre più attenzione ed essere più consapevole dei rischi che potrebbe correre.

Vediamo, dunque, cosa rischia chi crea, pubblica o condivide una notizia falsa.

Per comprendere cosa rischia chi crea delle notizie false è necessario innanzitutto fare una precisazione. Non tutte le fake news sono “illecite”. Come anticipato, la libertà di espressione e di libera manifestazione del pensiero di ognuno è inviolabile. Di conseguenza, dovranno distinguersi: le c.d. bufale intese come satira o come espressione del diritto di critica (e che, pertanto non possono considerarsi “penalmente rilevanti”), dalle notizie che invece si manifestano completamente false, tendenziose, esagerate, che riguardano fatti o dati assolutamente infondati o inesistenti e tali, dunque, da arrecare o creare danni seri.
Ed infatti, la creazione e la pubblicazione di dette notizie può dar luogo alla configurazione di numerosissimi reati. Facciamo alcuni esempi.



«C’è una bomba in stadio», oppure «Sta per esplodere una bomba in piazza»: una notizia del genere procurerebbe, quasi inevitabilmente, scompiglio tra la folla ed un irrefrenabile allarme. Ebbene, al riguardo, forse non tutti sanno che il nostro codice penale prevede il reato di procurato allarme presso l’Autorità [1] diretto a tutelare l’ordine pubblico, preservando nello specifico la sicurezza e la tranquillità dei consociati e punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da euro 10 a euro 516.
«L’azienda X vende materiale scadente» oppure «La ditta Y è collusa con la mafia»: notizie del genere ledono sicuramente l’immagine di un’azienda, che ben potrà citare in giudizio l’autore per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, salva sempre la possibile integrazione di un vero e proprio reato (di diffamazione).


Notizie false diffamatorie: si tratta di quelle notizie che oltre ad essere false sono, appunto, anche diffamatorie e cioè volte a ledere la reputazione altrui. Ebbene, il codice penale per la diffamazione a mezzo stampa, pubblicità, o atto pubblico prevede la reclusione da sei mesi a tre anni o la multa non inferiore a 516 euro.
Ovviamente, ai fini dell’integrazione di detti reati, bisognerà valutare in concreto le intenzioni di chi ha creato e diffuso le notizie. Essenziale, quindi, diventa l’accertamento del dolo o della colpa del soggetto che ha commesso l’illecito.

Il nuovo disegno legge in materia di fake news


Sul punto c’è da dire anche che, attualmente, è al vaglio del legislatore un disegno di legge volto proprio all’introduzione di ulteriori sanzioni civili e penali per chi diffonda fake news. Il testo è stato stilato in seguito alla dichiarazione del presidente dell’Antitrust, che nel 2016 aveva proposto l’introduzione di una rete di organismi nazionali per individuare e sanzionare chi diffondesse “bufale” on line. Il disegno legge contiene (secondo quanto si legge nel medesimo) «disposizioni per prevenire la manipolazione dell’informazione on line, garantire la trasparenza sul web e incentivare l’alfabetizzazione mediatica».

Le sanzioni saranno molto severe: si prevedono multe fino a 5mila euro. Inoltre, se la “bufala” dovesse ingenerare pubblico allarme o nocumento all’interesse pubblico, oltre alla pena pecuniaria, scatterà la reclusione non inferiore a 12 mesi.

Potrebbe capitare ad ognuno di noi di condividere una notizia, salvo poi accorgerci che si trattasse di una bufala. Se si tratta della semplice condivisione, ovviamente, non si corre alcun rischio. Diverso, invece, il caso in cui la condivisione sia accompagnata da un commento denigratorio. In tali ipotesi, infatti, potrebbe configurarsi anche a carico di chi ha solo “postato” la fake news un’autonoma fattispecie di diffamazione. L’autore del commento, tuttavia, potrebbe sempre difendersi dimostrando che si trattasse di una mera opinione soggettiva espressa a commento di una notizia che gli sembrava del tutto reale o verosimile, salvo poi rivelarsi una “bufala”. Regola d’oro, comunque, è quella di prestare molta attenzione.

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